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Le detrazioni d'imposta per il mutuo...leggi l'articolo per esteso

Ciò che è possibile detrarre è il costo del mutuo, rappresentato dall'insieme degli interessi passivi di ammortamento, cioè la graduale estinzione del debito e gli oneri accessori connessi dell'acquisto dell'immobile

Tra gli oneri accessori sono ricompresi, ad esempio:
- oneri fiscali;
- spese notarili;
- spese di istruttoria della pratica;
- la commissione spettante agli Enti per l'attività di mediazione.

Generalmente, i finanziatori rilasciano a colui che stipula un mutuo una dichiarazione riassuntiva e utilizzabile ai fini fiscali, in cui risultano in modo dettagliato, gli interessi passivi, gli oneri aggiuntivi e la quota di capitale.
In relazione a particolari tipologie di mutui è possibile riottenere parzialmente quello che è stato versato, mediante la detrazione d'imposta: più precisamente il contribuente può scalare dall'Irpef dovuto sulla base del proprio reddito, i cosiddetti oneri deducibili, tra cui in gli interessi e le spese per il mutuo.

La detrazione prevista dalla legge è pari al massimo al 19% delle spese sostenute ed è compresa al di sotto di una soglia, variabile in base al tipo di mutuo sottoscritto, oltre la quale gli interessi non possono essere detratti.

Per poter fruire della detrazione d'imposta è necessario rispettare alcune condizioni, in relazione allo scopo per cui è stato richiesto il finanziamento: mutuo per l'acquisto di prima casa e mutuo per ristrutturazione o costruzione dell'immobile.

In particolare, in caso di acquisto della prima casa, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19%, è di lire 7.000.000 annui, quindi, la detrazione potrà raggiungere un importo massimo pari a lire 1.330.000. Inoltre, se il mutuo è stato stipulato dopo il 1° gennaio1993 da più contestatari, ad esempio marito e moglie, il limite di 7.000.000 di lire è cumulativo, cioè deve essere diviso fra i due.

La detrazione per la prima casa è possibile se i...leggi l'articolo per esteso

 

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