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La tutela nell'acquisto in multiproprietà...leggi l'articolo per esteso

Per colmare la normativa italiana che in circa vent'anni di multiproprietà in Italia, non ha mai previsto una specifica disciplina, è necessario arrivare al Decreto Legislativo n.427 del 9 novembre 1998, emanato in attuazione della Direttiva comunitaria n.47/94/CE.

La normativa comunitaria, non potendo esprimersi in merito alla natura giuridica dell'istituto, ha esclusivamente predisposto una disciplina volta a tutelare il contraente più debole, sia durante le trattative sia in fase di conclusione ed esecuzione del contratto.

Si parla di multiproprietà solo con riferimento alla vendita che prevede il passaggio effettivo del diritto di proprietà e non come avviene all'estero anche in caso di affitto a tempo, per diversi anni, oppure con l'acquisto di un pacchetto vacanze.

Il provvedimento del legislatore italiano, per quanto vada a sanare una situazione di vacanza di legge, non si presenta facilmente coordinabile con gli interventi dettati in materia di consumatori e con le legge n. 431/98 in materia di locazioni ad uso abitativo di immobili urbani.

Con specifico riferimento alla tutela, parliamo, innanzitutto, del diritto di recesso, entro 10 giorni, per colui che sottoscrive un contratto di multiproprietà; nel caso in cui l'acquirente non sia stato informato di questo diritto, la possibilità di ritirare quanto pattuito, viene estesa fino a tre mesi dalla firma del contratto.

Prima del rogito, l'acquirente e tenuto a versare solo le spese relative ai bolli e alla registrazione dell'atto, mentre nulla può essere richiesto a titolo di anticipo.

La casa oggetto di multiproprietà deve essere descritta dettagliatamente, con riguardo ai servizi, al prezzo, alle spese previste per l'utilizzo delle parti comuni e le competenze del condominio. Nel caso in cui, l'immobile sia ancora in costruzione, devono essere indicati i tempi di consegna.

Ai fini di una puntuale tutela è, inoltre, prescritto...leggi l'articolo per esteso

 

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