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Legge 8 gennaio 2002, n. 2 Locazione di immobili...leggi l'articolo per esteso

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e¡ inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Tipi di contratto). 1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2".

Art. 2.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: "agli articoli 2, 3, 4," sono inserite le seguenti: "4-bis,"

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: ", che provvedono alla definizione di contratti-tipo " sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "e il loro rispetto" sono inserite le seguenti: ", unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,";

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole: "di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3"sono sostituite dalle seguenti: "dei t...leggi l'articolo per esteso

 

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