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| Tassi di usura: determinati i nuovi parametri 2° trimestre 2002...leggi l'articolo per esteso |
| I tassi sui mutui bancari casa salgono dall’8,26%
all’8,34%, quelli relativi ai crediti personali e ad altri finanziamenti alle
famiglie variano dall’14.95% al 15,63%, mentre per le aperture di credito nel
conto corrente i tassi passano dal 18,06% al 18,59% per finanziamenti fino a
5.000 euro. Nel factoring per anticipi su crediti fino a 50.000 euro il tasso
massimo applicabile è pari all’11,47%. Si riporta, di seguito la tabella ministeriale,
valida dal 1° aprile al 30 giugno 2002, contenente i parametri relativi ai
tassi applicati alle diverse operazioni finanziarie. In base all’art.2 del
decreto 30 marzo 2002, i tassi riportati devono essere aumentati della metà. DECRETO 22 marzo 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini
dell'applicazione della legge sull'usura. (GU n. 76 del 30-3-2002) Art. 1. 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato 2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'. Art. 3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato. 2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. 3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
RILEVAZIONE
DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI
MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) Medie aritmetiche dei
tassi sulle singole operazioni delle
banche e degli intermediari finanziari
non bancari corrette per la variazione
del valore medio della misura sostitutiva
del tasso ufficiale di sconto
Periodo di riferimento della rilevazione:
1 ottobre-31 dicembre 2001 applicazione
dal 1 aprile fino al 30 giugno 2002
Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi
usurari ai sensi dell'art.
2 della legge n. 108/1996, i
tassi rilevati devono essere aumentati della meta'. (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di
compilazione della tabella si
veda la
nota metodologica. I tassi
non comprendono la commissione di
massimo scoperto
che, nella media delle operazioni
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 20 settembre 2001 Istruzioni
applicative della Banca d'Italia
e dell'Ufficio italiano dei cambi) (1) Aperture di credito in conto corrente con e
senza garanzia. (2) Banche:
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto
di portafoglio
commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle
unita' produttive private. (3) Factoring:
anticipi su
crediti acquistati
e su crediti futuri. (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio
e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a
medio e lungo termine. (5) Intermediari
finanziari non
bancari: finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; (6) Prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai
finanziamenti erogati ai sensi
del decreto del Presidente della
Repubblica n.
180 del
1950 o
secondo schemi contrattuali
ad esso assimilabili. (7) Leasing con durata fino oltre i tre anni. (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di
beni di consumo. (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia
reale. Sottocategoria: Mutuo- ...leggi l'articolo per esteso |
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