| Il Codice Civile ne fissa la disciplina negli articoli che vanno dal 1813 al 1822.
Se si decide di sottoscrivere un mutuo ci si rivolge a una banca o a una società finanziaria che anticipano, generalmente al momento del rogito, il capitale necessario al soddisfacimento del venditore e lo recuperano per mezzo di rate periodiche in un periodo di tempo che può arrivare fino a 30 anni.
Oltre ad effettuare vari controlli sulla solvibilità del sottoscrittore, le banche richiedono la stipula di un'ipoteca sull'immobile a garanzia del debito. L'importo anticipato non copre in genere l'intero valore dell'appartamento, ma si limita ad un massimo del 70% per tutelarsi da eventuali svalutazioni successive alla concessione del prestito. Solo in casi particolari e con la richiesta di ulteriori garanzie accessorie il capitale finanziato può arrivare al 100% del valore dell'immobile.
L'ottenimento del mutuo è quasi sempre agganciato alla stipula di un'ipoteca sull'immobile acquistato. Il titolare dell'ipoteca ha la possibilità di rivalersi sull'immobile a garanzia del credito. Il proprietario dell'immobile mantiene il diritto di proprietà ma non può utilizzarlo liberamente.
Molti sono i documenti richiesto dall'ente finanziatore per avviare la pratica: i dati anagrafici del richiedente e della sua famiglia, una serie di approfondite informazioni sull'attività lavorativa e sulle fonti di reddito, l'elenco di eventuali altri mutui e debiti preesistenti.
Gli interessi sul mutuo possono essere a tasso fisso o variabile. Nel primo caso il tasso viene fissato una volta per tutte e non cambia per tutta la durata del prestito. Il tasso fisso è preferibile quando si prevede che i tassi d'interesse tendano a salire negli anni successivi, ma può rivelarsi svantaggioso nel caso di tassi decrescenti. I mutui a tasso variabile prevedono che il tasso sia agganciato a un altro tasso di riferimento come il Libor e l'Euribor ai quali si aggiunge una differe...leggi
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