| Il proprietario di un immobile è tenuto al versamento annuale di due imposte commisurate al valore della proprietà: l'Irpef e l'Ici
Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
Il reddito derivante dalla proprietà di un immobile va ad aggiungersi agli redditi che devono essere dichiarati in sede di dichiarazione annuale.
Per le case abitate direttamente dal proprietario e per le casa sfitte il reddito di riferimento è quello catastale rivalutato diminuito di 1.800.000 lire nel caso dell'abitazione principale e aumentato di due terzi nel caso di seconde case e di immobili tenuti sfitti.
Per i locali concessi in affitto si utilizza l'importo maggiore tra la rendita catastale e la pigione annua ridotta del 15% per tener conto delle spese sostenute dal proprietario.
Un'ulteriore riduzione è concessa ai proprietari di immobili affittati secondo i contratti standard predisposti dalle associazioni di inquilini e proprietari.
Ici (Imposta comunale sugli immobili)
L'Ici, imposta comunale sugli immobili, è la prima delle imposte con le quali si è attribuita una maggiore autonomia impositiva agli enti locali. Sin dal 1994, infatti, l'introito dell'Ici viene destinato integralmente ai bilanci dei Comuni (che, con le ultime disposizioni, hanno acquistato un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo).
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
- se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;
- se l'immobile è gravato da un dirit...leggi
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