| In caso di compravendita di immobili si applicano le seguenti imposte:
- l'imposta di registro in misura proporzionale o, in alternativa, l'Iva, più l'imposta di registro in misura fissa
- l'imposta ipotecaria
- l'imposta catastale
Imposta di registro
L'imposta di registro è dovuta su tutti gli atti di compravendita di immobili diversi da quelli soggetti ad Iva (nei casi, ad esempio, in cui chi vende l'immobile è un privato, o un'impresa non costruttrice o comunque non avente la compravendita di immobili tra le sue finalità principali). La registrazione deve essere richiesta dai notai per gli atti da loro redatti, autenticati o ricevuti, entro 20 giorni dalla data dell'atto.
Per la prima casa e relative pertinenze l'imposta di registro si applica con l'aliquota del 3%. Per tutte le altre abitazioni l'aliquota è del 7%. Per gli immobili di interesse storico, artistico o archeologico, vincolati ai sensi della legge 1089/39, l'aliquota è del 3%.
Iva
Si applica l'Iva ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo quando il venditore è:
o impresa costruttrice
o impresa che ha per oggetto, esclusivo o principale, la compravendita di immobili
o impresa che ha eseguito gli interventi di recupero previsti dalla legge
457/78, lettere C, D ed E dell'art. 31.
Per i fabbricati diversi dalle abitazioni (ad es. uffici, negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva anche nel caso in cui l'immobile è ceduto da un'impresa non costruttrice, se questa ha detratto l'Iva nel precedente acquisto.
L'aliquota applicata è del 4% per la prima casa (sempreché si tratti di abitazione non di lusso), del 10% per le altre abitazioni non di lusso, del 20%, di regola, per quelle di lusso.
Per i fabbricati diversi dalle abitazioni l'aliquota è del 20%, salvo eccezioni (ad esempio, nel caso di fabbricati situati in edifici destinati prevalentemente ad abitazioni, ceduti dalle im...leggi
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