| La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, contiene varie norme relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI). In particolare, con gli articoli 18 e 19 sono state apportate sostanziali modificazioni alla disciplina dei versamenti del tributo, sulle quali si forniscono taluni chiarimenti.
a) Il pagamento dell'ICI in due rate o in un'unica soluzione.
Il comma 1 dell'art. 18, sostituisce il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dedicato ai "Versamenti e dichiarazioni" dell'ICI, stabilendo che i soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate:
l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno;
l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 20 dicembre di ciascun anno.
La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno. E' ovvio che in questo caso il soggetto passivo dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.
Occorre osservare che, rispetto al sistema precedente, la norma in esame, pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle innovazioni che riguardano da un lato la percentuale dell'imposta da corrispo...leggi
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